IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Autorizzazione
 
   1.   Lo  stoccaggio  provvisorio  dei  rifiuti  tossici  e  nocivi
all'interno del singolo insediamento produttivo di origine si intende
autorizzato ove soddisfi i seguenti requisiti:
     a) sia esclusivamente limitato ai rifiuti  decadenti  dai  cicli
produttivi dell'insediamento stesso;
     b)  non  riguardi  residui contenenti policlorodibenzodiossine e
policlorodibenzofurani, policlorodebenzofenoli e policlorotrifenili;
     c) non superi il quantitativo complessivo, in fase di  accumulo,
di 10 mc e di una movimentazione annuale di 20 mc;
     d)  sia  interessato  da  movimentazione  almeno  semestrale dei
rifiuti ammassati ovvero,  almeno  annuale,  qualora  i  quantitativi
complessivamente prodotti non risultino superiori a 2 mc/anno.
   2.  Lo  stoccaggio  provvisorio  dei rifiuti di cui al primo comma
dovra' essere realizzato per tipi omogenei ed in  luogo  custodito  e
coperto,   all'uopo   destinato,   strutturato   nel  rispetto  delle
disposizioni generali richiamate al punto 4.1.1  e  successivi  della
deliberazione  27  luglio  1984 del comitato interministeriale di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre
1982, n. 915.
   3.  Sono  fatte salve, per le fattispecie di cui alla lettera b) e
per quelle comunque non riconducibili alle lettere c) e d), del primo
comma, le procedure di cui  all'art.  16  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.