IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione 1. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo di origine si intende autorizzato ove soddisfi i seguenti requisiti: a) sia esclusivamente limitato ai rifiuti decadenti dai cicli produttivi dell'insediamento stesso; b) non riguardi residui contenenti policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani, policlorodebenzofenoli e policlorotrifenili; c) non superi il quantitativo complessivo, in fase di accumulo, di 10 mc e di una movimentazione annuale di 20 mc; d) sia interessato da movimentazione almeno semestrale dei rifiuti ammassati ovvero, almeno annuale, qualora i quantitativi complessivamente prodotti non risultino superiori a 2 mc/anno. 2. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al primo comma dovra' essere realizzato per tipi omogenei ed in luogo custodito e coperto, all'uopo destinato, strutturato nel rispetto delle disposizioni generali richiamate al punto 4.1.1 e successivi della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 3. Sono fatte salve, per le fattispecie di cui alla lettera b) e per quelle comunque non riconducibili alle lettere c) e d), del primo comma, le procedure di cui all'art. 16 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.